Normative

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
0
Aggiornamento
LINEE DI ORIENTAMENTO
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
Ottobre 2017
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Indice
Premessa
1. Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
1.1 L’iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e
consapevole delle tecnologie digitali
2. Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio
3. Governance: una nuova organizzazione
3.1 Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del Dirigente
scolastico e del docente referente
4. Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Premessa
Il presente testo ha lo scopo di dare continuità alle Linee di orientamento emanate nell’aprile
del 2015, apportando le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi
normativi1
, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte con l’emanazione della L.
71/2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”. Lo stesso è, quindi, da intendersi quale strumento flessibile e suscettibile di
periodici aggiornamenti2
, tale da rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti
dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie.
La Legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a
sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una
prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all’art.3 l’istituzione di un Tavolo di
lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di
redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio,
avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre
Forze di polizia.
Tale piano sarà integrato con un codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social
networking e tutti gli altri operatori della rete Internet; con il predetto codice sarà istituito un
comitato di monitoraggio con il compito di definire gli standard per l'istanza di oscuramento di cui
all'articolo 2, comma 1, della Legge 71/2017.

1 Art.1, commi 7, 57,58 della Legge n.107del 15 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
2L’ articolo 4, comma 1 della Legge 71 del 29 maggio 2017 prevede che l’aggiornamento delle Linee di orientamento avvenga con
cadenza biennale.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Il Piano dovrà stabilire, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del
cyberbullismo con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, in sinergia con le
scuole, anche attraverso periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione
avvalendosi dei media, degli organi di comunicazione, di stampa e di enti privati.
Il dettato normativo attribuisce, quindi, a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità
ben precisi, ribadendo il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni in un’ottica
di governance diretta dal MIUR che includano “la formazione del personale, la partecipazione di
un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti,
nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer
education, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti”.3 Sentito il
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), il MIUR adotta le presenti linee di
orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
Centrale risulta la figura del docente referente che la scuola individua preferibilmente tra i
docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad avviare un
percorso di formazione specifico.
Il referente diventa, così, l’interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili
dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul
territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.
Nelle more, quindi, della costituzione e dell’operatività del Tavolo inter-istituzionale presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le presenti linee di orientamento rappresentano un primo
strumento che potrà essere utile a orientare le azioni che le scuole vorranno autonomamente
intraprendere, e che saranno successivamente integrate in un complessivo Piano di Azione
nazionale.
1. Interventi per la prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

3 Art. 4, comma. 2 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

La Legge 107 del 20154 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.5
Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e
resi capaci di gestire le relazioni digitali in agorà non protette. Ed è per questo che diventa
indispensabile la maturazione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in
maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza. Compito della Scuola è anche quello di
favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale
consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi
formativi, informativi e partecipativi. Tale principio è alla base dello Statuto delle studentesse e
degli studenti6
che sottolinea la finalità educativa anche quando si rendano necessari provvedimenti
disciplinari, comunque tesi a rispristinare comportamenti corretti all’interno dell’istituto “attraverso
attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.
Nel corso degli ultimi anni, inoltre, il MIUR ha siglato Protocolli di Intesa e avviato
collaborazioni con le più importanti Istituzioni e Associazioni che, a vario titolo, si occupano di
prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo al fine di creare un’alleanza e una
convergenza di strumenti e risorse atti a rispondere alla crescente richiesta di aiuto da parte delle
istituzioni scolastiche e delle famiglie7
.
1.1. L’iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole
delle tecnologie digitali.

4 Art. 1, commi 57, 58.
5
http://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-digitale
6 Art. 4, comma 2,. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
7 Nell’ottica della collaborazione inter-istituzionale che deve caratterizzare le attività dell’amministrazione centrale e periferica e
delle stesse istituzioni scolastiche, si auspica un’azione sinergica con le strutture centrali e territoriali del Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità che ha previsto, nella propria riorganizzazione, uno specifico ufficio per la prevenzione della
devianza e per la giustizia riparativa.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più
giovani, favorendone un uso positivo e consapevole, il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni
Connesse”, sostenuta dalla Commissione Europea8
, con lo scopo di fornire alle istituzioni
scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:
- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità
scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso
dedicato;
- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di
Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.
Le scuole che intendano partecipare all’iniziativa possono collegarsi all’indirizzo
www.generazioniconnesse.it e seguire le istruzioni riportate per effettuare l’iscrizione al progetto.
Attraverso un iter guidato e materiali specifici di lavoro, le scuole iscritte a Generazioni
connesse, intraprendono un percorso per far emergere i punti di forza e di debolezza dell’istituto
stesso, sulle tematiche connesse al Progetto, mediante la compilazione di un questionario di
autovalutazione disponibile sul sito www.generazioniconnesse.it. Il questionario è uno strumento
che consente all’istituto di identificare i propri bisogni, le aree di miglioramento e le azioni da
intraprendere per giungere all’elaborazione di un progetto personalizzato denominato “Piano
d’azione”.
Tale Piano9 consentirà alle istituzioni scolastiche di focalizzare il proprio Piano Triennale
dell’Offerta Formativa al fine di definire:
- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e
ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;
- le misure per la prevenzione;

8 L’iniziativa è coordinata dal MIUR e realizzata in partenariato con: Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni,
l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia Onlus, Sos Il Telefono Azzurro, l’Università degli Studi di
Firenze, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, la Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino e
l’Agenzia Dire.
9 http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-scuole/ /
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse a un uso non
consapevole delle tecnologie digitali;
Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della
scuola secondaria di primo grado.
Per la realizzazione del “Piano d’azione”, l’istituto scolastico è affiancato da un servizio di
“supporto scuole” (supportoscuole@generazioniconnesse.it) e da personale qualificato del Safer
Internet Centre italiano.
Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo stesso tempo
accrescere la conoscenza del fenomeno è “iGloss@ 1.110
, l’Abc dei comportamenti devianti
online”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Il glossario, nella ricognizione dei termini specialistici sui comportamenti online a rischio,
offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti
socio-giuridici.
L’obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza
online, ma favorire, altresì, l’acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie
di queste specifiche trasgressioni.
Il glossario, disponibile online in lingua italiana e inglese sul sito del Ministero della
Giustizia (www.giustizia.it), è rivolto a operatori dei servizi sociali, sanitari, giudiziari, giovani e
loro genitori.
4. Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio
La Legge 71/2017 indica per la prima volta tempi e modalità per richiedere la rimozione di
contenuti ritenuti dannosi per i minori. L’art.2, infatti, prevede che il minore di quattordici anni,
ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di
cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato
personale del minore, diffuso nella rete:

10Le informazioni sono reperibili al sito: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

✓ al titolare del trattamento
✓ al gestore del sito internet
✓ al gestore del social media
Infatti, se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano
comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto,
l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante11 per la
protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.
Le scuole possono, altresì. segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale
pedopornografico on line al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma
integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype -strumenti per aiutare i ragazzi e le
ragazze a comunicare il proprio disagio-e alla Hotline “Stop-It" di Save the Children, all’indirizzo
www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale
pedopornografico12 online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente
trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la
Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.
3 Governance: una nuova organizzazione.
In linea con quanto previsto dalla Legge 71/2017, il MIUR ha intrapreso una riorganizzazione
della struttura amministrativa centrale e periferica che opera per la prevenzione del cyberbullismo,
nella convinzione che la migliore modalità di intervento passi attraverso l’istituzione di un efficace
sistema di governance che coinvolga le istituzioni, la società civile, gli adulti e gli stessi minori.
È stato introdotto un nuovo sistema di governance che parte dalla costituzione di un Tavolo
tecnico centrale, previsto dall’art. 3 della L. 71/2017 e di prossima costituzione, di cui faranno parte
istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet, fino a giungere alla

11Il Garante ha predisposto il modello per la segnalazione di casi di cyberbullismo che si trova sul sito
http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo.
12 Per la legislazione corrente, anche il materiale prodotto attraverso la pratica del sexting, che abbiamo visto essere molto diffusa tra
i giovani, è da considerarsi pedopornografico.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

richiesta dell’individuazione, nel rispetto dell’autonomia, di un docente referente per ogni
istituzione scolastica.
Nelle more della costituzione di detto Tavolo di coordinamento nazionale, rimane e rimarrà
fondamentale l’importante azione di coordinamento territoriale esercitata degli Uffici Scolastici
Regionali, per il tramite degli Osservatori Regionali all’uopo istituiti e al supporto della rete locale
dei Centri Territoriali. La Legge richiama, infine, ad un’ulteriore azione di raccordo con ulteriori
figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo
quali assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile.
3.1 Azioni mirate delle scuole e rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del dirigente
scolastico e del docente referente
La L. 71/2017 all’art. 5 prevede che, nell’ambito della promozione degli interventi
finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché
contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo13
.
Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare,
qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei
Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l’insieme
dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.
Sarà cura del dirigente assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività
e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola, che potrà
rimandare al sito del MIUR www.generazioniconnesse.it per tutte le altre informazioni di carattere
generale.

13 Il comma 1 dell’art. 5 prevede che il dirigente scolastico, “salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa
vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa
tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di
carattere educativo”.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Parimenti è auspicabile che il dirigente scolastico attivi specifiche intese con i servizi
territoriali (servizi della salute, servizi sociali, forze dell’ordine, servizi minorili
dell’amministrazione della Giustizia) in grado di fornire supporto specializzato e continuativo ai
minori coinvolti ove la scuola non disponga di adeguate risorse.
Secondo la stessa logica, la L. 71/2017 prevede che presso ciascuna istituzione scolastica venga
individuato un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di
contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché
delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
14
Nell’ambito dell’istituzione scolastica il docente referente potrà, quindi, svolgere un importante
compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento
d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove
responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche
educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di epolicy d’istituto.
Tuttavia, al fine assicurare a tutti i soggetti coinvolti in azioni di prevenzione del cyberbullismo
strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno, il MIUR elaborerà una
piattaforma per la formazione dei docenti referenti. Tale azione sarà rafforzata dalle iniziative che
saranno previste dal Piano Integrato di cui all’art. 3 della L. 71/2017 nonché dalle iniziative
intraprese sia dagli Uffici Scolastici Regionali che dalle istituzioni medesime.
5. Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento
Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme
conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali
vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d’intervento

14 Art. 4 , comma 3 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (stalking), ovvero l’ammonimento del
Questore.
Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il
fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore
ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa
di coscienza sul medesimo.
Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata
formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente
depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante
la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità
provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore
ultraquattordicenne autore della condotta molesta.
La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una
dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati
comprovanti quanto esposto.
E’ bene sottolineare che l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non
richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro
indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.
Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti
investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad
almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e
invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente,
varieranno in base ai casi.
La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i
relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.
Pur non prevedendo un’aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere
successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti,
frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085)
(GU n.127 del 3-6-2017)
Vigente al: 18-6-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito
delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche
uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,
o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la
gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le
condotte di cui al comma 2.
Art. 2
Tutela della dignita' del minore
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o
soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito
taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente
legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del

*** ATTO COMPLETO *** 


http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 05/06/2017
sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL
(Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste
dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia
comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento,
alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi
abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile
identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito
internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga
richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la
protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal
ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e
144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3
Piano di azione integrato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,
del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione
dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella
promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle
tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social
networking e degli altri operatori della rete internet, una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una
rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e
del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo
non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, redige, entro
sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato
per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto
delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma
pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e
realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio
dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della
collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con
altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei
minori.
3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine
previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per
la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono
attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e


http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 05/06/2017
gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e'
istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il
compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di
cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente,
sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal
tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia
dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza
secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo
comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone
di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi', le iniziative
di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo
rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi
socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle
risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del
cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi
di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui
al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e'
autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per
gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Linee di orientamento per la prevenzione
e il contrasto in ambito scolastico
1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche
avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle
comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a
quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la
formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di
un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di
un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano
gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di
peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo
nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 05/06/2017
minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia,
individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le
iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul
territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di
bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse
elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili
dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici
territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le
Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e
l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei ragazzi
comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e
valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale,
nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I
bandi per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli
finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi
ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet
istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della
trasparenza e dell'evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria
autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete
internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline
curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita'
progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di
istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in
collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di
polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli
altri enti che perseguono le finalita' della presente legge,
promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti
personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di
cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di
attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di
tali condotte.
Art. 5
Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico
e progetti di sostegno e di recupero
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della
normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il
dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo
ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita'
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate
azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo
4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il
patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del
citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 05/06/2017
riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni
disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.
Art. 6
Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12
della legge 18 marzo 2008, n. 48
1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza
annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti
delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione
e' pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68,
comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di
formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla
sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al
contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del
fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Ammonimento
1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive
modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore,
unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la
responsabilita' genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al
compimento della maggiore eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 29 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 05/06/2017

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio II
Dirigente: Leonardo Filippone
06/5849 2125 – 2126
dgsip.ufficio2@istruzione.it
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995


Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio istruzione – TRENTO
All’Intendenza scolastica per la lingua
italiana – BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua
tedesca – BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua
ladina – BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
E p.c. Al Capo Dipartimento per il Sistema educativo
di Istruzione e di Formazione
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni grado
Ai referenti regionali del bullismo e cyberbullismo ( l.71/2017)
Ai Referenti regionali per le Consulte
Provinciali degli Studenti
Ai Coordinatori regionali dei presidenti
delle consulte provinciali
al Forum delle associazioni dei Genitori
al Forum delle associazioni degli Studenti
Oggetto: Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo
- aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
Il Ministero dell’Istruzione è impegnato da alcuni anni sull’approfondimento delle strategie di
prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo nella comunità scolastica, proprio al
fine di intercettare e arginare comportamenti a rischio, temi particolarmente delicati se si considera il
contesto reso ancori più complesso dall’emergenza pandemica e conseguenti condizioni di isolamento.
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio II
Dirigente: Leonardo Filippone
06/5849 2125 – 2126
dgsip.ufficio2@istruzione.it
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995
Il legislatore è intervenuto a più riprese, si consideri quanto già previsto dalla L. 107 del 2015
che ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, finalizzato tra l’altro ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e
declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.
Tale ratio legis permea anche la più recente Legge 20 agosto 2019 n. 92 Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica che prevede nell'ambito dell'insegnamento trasversale
dell'educazione civica uno specifico approfondimento sull'educazione alla cittadinanza digitale.
Nello specifico, la Legge n.71 del 2017 ha sancito l’obiettivo strategico per il paese di
contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere
preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti,
sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli
interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Nel richiamo dei principi normativi sinteticamente ripercorsi è stato possibile elaborare nel 2017
le prime linee di Orientamento aggiornate con ulteriore documento del 2021 allegato alla presente.
L’intento delle linee guida è consentire ai dirigenti, docenti ed operatori scolastici di
comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono i nostri studenti, ricorrendo a
sollecitazioni e strumenti talora di comprovata evidenza scientifica.
Le accennate linee guida del 2017 hanno consentito lo sviluppo di alcune strategie aventi un
primo significativo impatto sulla prevenzione contrasto dei fenomeni. Ad esempio si è resa possibile la
creazione di una specifica Piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo;
www.piattaformaelisa.it realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze) che
consente un percorso di formazione gratuita, avviato dal 2018, rivolto ai docenti referenti in materia di
bullismo e cyberbullismo incardinati presso le diverse istituzioni scolastiche per l’acquisizione di utili
competenze psico-pedagogiche e sociali. I docenti iscritti ad oggi sono più di 5000, mentre le istituzioni
scolastiche coinvolte, con uno o due referenti, risultano essere più di 4.000.
Le politiche di intervento sono altresì in linea con le iniziative di matrice europea sul tema, basti
citare esemplificativamente il progetto "Generazioni Connesse - Safer Internet Centre Italiano", co-finanziato
dalla Commissione Europea in partenariato con alcune delle principali realtà italiane che si occupano di
sicurezza in Rete: Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza, MIBACT, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, , Università degli
Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Agenzia Dire, Skuola.Net e l’Ente
Autonomo Giffoni Experience.
Generazioni Connesse (cfr www.generazioniconnesse.it ) opera su diversi profili, quali: la
realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a
bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori e spesso con la partecipazione attiva degli studenti
sin dalla fase della progettazione di iniziative divulgative); webinar di approfondimenti su particolari
aspetti come ad esempio la individuazione e metodi di segnalazione di fake news o altri comportamenti
a rischio; helplines dedicate, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, nonché per
segnalare la presenza online di materiale pedopornografico.
Le esperienze maturate sul campo, grazie al prezioso impegno delle istituzioni scolastiche,
hanno agevolato l’ulteriore aggiornamento presente nell’allegato documento, elaborato anche grazie ai
contributi dei Referenti Regionali per il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, del
Forum Studenti e del FONAGS.
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio II
Dirigente: Leonardo Filippone
06/5849 2125 – 2126
dgsip.ufficio2@istruzione.it
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995
Le Linee di Orientamento 2021 - in continuità con il documento del 2017 e nel richiamo degli
interventi prefigurati nella citata L. 71/2017 - nel rispetto del principio di autonomia organizzativodidattica delle istituzioni scolastiche possono essere un agevole strumento di lavoro per tutti gli
operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti a vario titolo si trovano a dover affrontare le
problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo
e cyberbullismo.
Si indicano di seguito in estrema sintesi i principali punti innovativi delle Linee di
Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017:
 Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e
cyberbullismo:
 Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
 Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti
(Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);
 Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in
“prioritarie” e “consigliate”;
 Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di
implementazione degli stessi;
 Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a
livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di
riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;
 Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
 Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;
 Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio
della cultura del rispetto dell’altro;
 Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri
organi competenti.
Nell’auspicio che tale attività sia di effettiva utilità per l’intera comunità scolastica e soprattutto
per studenti e famiglie, si confida nella consueta collaborazione degli UU.SS.RR nell'assumere ogni
iniziativa ritenuta idonea per una efficace diffusione delle allegate LINEE DI ORIENTAMENTO.
Cordialmente,
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo PONTICIELLO

Allegati

CIRCOLARE-CONCORSI-IN-COLLABORAZIONE-CON-IL-PARLAMENTO-2023-24.pdf

06_Codice di comportamento dei dipendenti del MI.pdf

normativa_1.PDF

DECRETO-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REPUBBLICA_62_2013 (1).pdf

ATTO-INDIRIZZO-DEL-DIRIGENTE-SCOLASTICO-ZERBONI 22-23 (2)_1.pdf

L. n. 71-2017- (1).pdf

Nota Linee 2021 _1.pdf