Il fenomeno

 PROTOCOLLO IN PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

                       

INTRODUZIONE

Poiché il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere ad una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli. La scuola ha infatti il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente, dato che le amicizie sono le prime “società” nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. Pertanto, risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d’intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 COSA E’ IL BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale, dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

  1. la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
  2. il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
  3. la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
  4. il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bulli- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime- (cfr. Buccoliero & Maggi, 2005); 5) i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l’accaduto.

1.2. CHI E’ IL BULLO

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l’aggressività verso i coetanei. I bulli tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni famigliari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo.

1.3 LE FORME DEL BULLISMO

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

-FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale. -VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).

-RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

1.4 COSA NON E’ BULLISMO

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come “bullismo”. In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

E’ opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d’ufficio, gli operatori scolastici hanno l’obbligo di effettuare la denuncia all’Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l’individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 COSA E’ IL CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017).

2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche

accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell’invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video

2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI  DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

-l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;

-l’indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; -l’innesto di effetti come quello dell’imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;

-la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;

-la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;

-il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;

-il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;

-l’assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un’immagine o un video „postati’ possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

2.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA’ GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

-la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),

-la violenza privata (art. 610 c.p.),

-il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),

-la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),

-l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),

-L’estorsione sessuale (art. 629 c.p.),

-molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

-le percosse (art. 581 c.p.)

-le lesioni: (art. 582 c.p.)

-l’ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-) -il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

  1. il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
  2. la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minorevittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l’illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all’interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

3. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

3.1 I RUOLI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il

Coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

  1. la prevenzione,
  2. l’attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

3.2 LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. E’ invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l’insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l’importanza di un approccio integrato, che guidi l’organizzazione e l’azione all’interno della scuola, con l’esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un’indicazione e una dimostrazione tangibile dell’impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio. Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l’intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l’insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Si fa qui presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo implementano più livelli:

LIVELLO SCUOLA:

  1. individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
  2. Apertura sulla home page del sito dell’Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall’Istituto.
  3. Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d’intervento.
  4. Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
  5. Attività formative rivolte ai docenti.
  6. Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
  7. Collaborazione con le Forze dell’Ordine.
  8. Incontri con gli alunni, anche tramite l’intervento di testimonial e proiezione di filmati.
  9. Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
  10. Promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari.
  11. Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l’implementazione di uno sportello d’ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi che ha, come elemento fondante, l’ascolto scevro da giudizio alcuno.

LIVELLO CLASSE:

  1. sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
  2. Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
  3. Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazionesocio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer e Dispeer Education.
  4. Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
  5. Partecipazione alle attività extracurriculari proposte dalla scuola,(progetti).
  6. Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull’educazione alla legalità e alla cittadinanza,sull’educazione ambientale, sull’educazione alimentare e sull’educazione alla salute.

3.3 LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico, dal Referente di Istituto e dal Coordinamento benessere della nostra scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette e loro registrazione, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui con i singoli alunni.

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso:

-con la vittima: convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); counselling individuale;

promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; azioni di supporto in classe.

-Con il bullo: convocazione tempestiva della famiglia; counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attivazione di interventi rieducativi;

inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo; comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

-Con la classe, ai fini dell’inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda: conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi

(focus group); ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;

colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.; sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell’informazione e della formazione sul fenomeno; sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l’omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; attività di sostegno ai docenti e ai genitori; monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all’interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.” (D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

3.4 LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Se il fatto costituisce reato, la scuola:

-con la vittima: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico; attiva azioni educative di supporto in classe.

-Con il cyberbullo: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva interventi rieducativi;

procede alla comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e inerenti all’infrazione dell’articolo n. 26 e dell’articolo n. 27 dello stesso Regolamento collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti; eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

-Con la classe, ai fini dell’inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda: il rafforzamento dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche; la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.; la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno;

la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l’omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai genitori; il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

*** PER SEGNALARE un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo:

IL GENITORE: prende tempestivamente un appuntamento con la referente del bullismo o tramite centralino o attraverso la mail della scuola L’ALUNNO: può rivolgersi direttamente al referente per il bullismo o segnalare il caso attraverso una segnalazione scritta da depositare nella cassetta appositamente predisposta in centralino IL DOCENTE si rivolgerà direttamente al referente per il bullismo

4 SITI

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo: https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/ http://www.generazioniconnesse.it/ http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html https://bullismousrfvg.jimdo.com

LEGGE 29 MAGGIO 2017 N.71

Punti salienti per una condivisa strategia antibullismo nell'istituto per l'anno scolastico:

nomina di un docente referente a scuola 

specifica formazione del personale scolastico sul tema

rinforzo del ruolo attivo degli studenti, incentivazione della metodologia didattica “peer education”, collaborazione con ex alunni

tempestiva informazione da parte del Dirigente Scolastico ai soggetti che esercitano responsabilità genitoriale o ai tutori dei minori coinvolti

collaborazione della scuola con Polizia Postale, figure professionali, assistenti sociali, centri di aggregazioni giovanili del territorio per realizzare interventi di educazione alla legalità

presso la Presidenza del Consiglio viene istituito un tavolo tecnico di enti, associazioni, istituzioni, operatori, rete Internet, per redigere un piano d'azione integrata nelle scuole e una banca dati per monitorare il fenomeno, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

oscuramento e rimozione del web (in caso di cyberbullismo dai 14 anni) di contenuti inaccettabili ad opera della Polizia Postale, anche su segnalazione dell'Istituto

specifici progetti personalizzati per sostenere le vittime e rieducare i minori a cura dei servizi sociali territoriali.