ALBO PRETORIO ONLINE
CONTRATTAZIONI D’ISTITUTO
PON 2018/2019
COLLABORAZIONI ESTERNE
- BANDO DI SELEZIONE DI RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI prot. n.4486/69.a del 25/10/2018
- BANDO DI SELEZIONE DI RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI prot. n.4208/6.9.a del 12102018
- BANDO DI SELEZIONE DI RECLUTAMENTO DI TUTOR PROFESSIONALI prot. n.3617/1.1.f del 27/11/2018
- BANDO DI SELEZIONE DI RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI prot. n.103884 del 12/11/2017
- BANDO DI SELEZIONE DI RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI prot. n.103884 del 05/09/2017
- PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-237
- PROT.3162 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019
- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2017-2019
- PROT.4418 POS. C17 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI CASSA DAL 10.06.2013 AL 09.06.2016
- PROT.3769 POS.C17 – INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CASSA TRIENNIO 01.01.2014 – 31.12.2016
- BANDO DI SELEZIONE DI RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI Prot N.3864/4.1.P del 09/09/2019
CODICE DISCIPLINARE
CODICE DEONTOLOGICO P.A.
GRADUATORIE
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
PON
“Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M2OP001.”
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” Obiettivo /Azione 10.8.1 Fornitura di arredo e attrezzature tecnologiche per la realizzazione del “PENSATOIO ZERBONI”
CUP:E16J16000330007 CIG:ZB91A3E58D
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-237
Di seguito riportata la documentazione.
Determina del Dirigente Scolastico di aggiudicazione definitiva della gara espletata mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 CUP:E16J16000330007 CIG:ZB91A3E58D
Di seguito riportato il decreto.
Si decreta l’aggiudicazione provvisoria 10.8.1A3-FESRPON-PI-2015-237 – Ambienti Digitali CUP:E16J16000330007 CIG:ZB91A3E58D
Di seguito riportati i decreti e gli incarichi.
Si decreta l’avvio della procedura comparativa di cui all’art.34 del D.M. n. 44/2001 per l’affidamento della fornitura
Di seguito riportati decreti e modulistiche del piano pon scaricabili.
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento“, Affidamento mediante procedura comparativa di cui all’art.34 del D.M. n.44/2001 per la realizzazione di un ambiente multimediale
Di seguito riportata la lettera di invito scaricabile.
BANDI CONCORSI
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI prot. 44936/9A del 25/10/2018
In allegato bando di concorso
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI prot. 4486/69.a del 25/10/2018
In allegato bando di concorso
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI prot. 4208/6.9.a del 12102018
In allegato bando di concorso
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI prot. n.103884 del 12/11/2017
In allegato bando di concorso
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI PROT. 3864/4.1.p. DEL 9/9/2019
In allegato bando di concorso
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI prot. n.103884 del 12/11/2017
In allegato bando di concorso
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI EDUCATORI PROFESSIONALI prot. n.103884 del 05/09/2017
In allegato bando di concorso
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-237
In allegato bando per attività collaudatore e attività progettista
Aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa da 01/01/2017 al 31/12/2019
In allegato la determina di aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa.
Bando per il conseguimento del del servizio di cassa dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/10/2016 all’Istituto d’Istruzione Superiore “Romolo Zerboni” di Via Paolo della Cella, 3 – 10148 Torino a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano alla Segreteria della scuola secondo questi orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30.
In allegato, la modalita’ per la presentazione.
CODICE DISCIPLINARE
In seguito all’invio da parte della Direzione Generale (Ufficio IV) dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte della CR. n. 117 con Prot. AOODRPI 2873/U avente come oggetto gli adempimenti sulla pubblicazione del codice disciplinare a carico delle istituzioni Scolastiche, si dà seguito a tale circolare con la pubblicazione, in questa pagina proveniente dal link presente sulla Home Page, delle norme richiamate nella suddetta circolare, e precisamente:
1. comparto scuola – personale ATA (art. 95 CCNL del 29.11.2007);
2. comparto scuola – docenti (art. 91 CCNL 29.11.2007 ed artt. 492 sino a 499 d. lgs. 297/1994);
3. D. lgs. 165/2001 (artt. 53, 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater e 55 sexies);
4. Codice di comportamento (DPCM 28.11.2000).
Sono inoltre disponibili gli allegati 1, 2 e 3 alla circolare ministeriale n. 88 dell’8 novembre 2010 che contengono specchietti riassuntivi delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari.
5. Allegato 1 Circolare 88 del 08112010 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009;
6. Allegato 2 Circolare 88 del 08112010 – Personale A.T.A. : infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare;
7. Allegato 3 Circolare 88 del 08112010 – Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare.
N.B.: E’ stato aggiunto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla GU n.129 del 4-6-2013, e cioè il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)
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CODICE DEONTOLOGICO P.A.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO
28 novembre 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-2001)
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto l’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l’altro, specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l’art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;
Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con il quale e’ stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessità di provvedere all’aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all’art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1. Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all’atto dell’assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 58-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 2. Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l’interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli e’ affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui cio’ non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3. Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, ne’ accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, ne’ accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.
Art. 4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, ne’ li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5. Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6. Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.
Art. 7. Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali e’ tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8. Imparzialità
1. Il dipendente, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta ne’ accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9. Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non menziona ne’ fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio’ possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.
Art. 10. Comportamento in servizio
1.Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne’ affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell’amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d’ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all’amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne’ detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11. Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni ne’ fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, se cio’ possa generare o confermare sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12. Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne’ corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne’ per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13. Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all’ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall’ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione e’ resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Art. 14. Abrogazione
1.Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 e’ abrogato.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2000
Il Ministro: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111
GRADUATORIE
In questa sezione sono pubblicate in allegato le graduatorie di Istituto di I^, II^ e III^ fascia Docenti
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In questa sezione sono pubblicate in allegato le graduatorie di I^, II^ e III^ fascia ATA 2017/2020.
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